A partire dal 2011 tutti i proprietari di auto sportive o di lusso hanno l’obbligo di pagare un’imposta aggiuntiva chiamata superbollo. In base al Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, lo stato ha stabilito che, oltre alla tassa automobilistica base, sono obbligati al pagamento di un’imposta addizionale erariale, per semplicità chiamata superbollo, tutti coloro che possiedono o detengono diritti di utilizzo su una macchina con potenza espressa superiore ai 185 kW, e per questo considerata sportiva o di lusso, ovvero:
- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di dominio riservato;
- utilizzatori di leasing.
Indice
Come si calcola il superbollo
Per effettuare correttamente il calcolo dell’importo da pagare come superbollo, è necessario disporre delle seguenti informazioni:
- targa veicolo;
- regione di residenza;
- anno di riferimento superbollo;
- mese e anno di scadenza bollo auto;
- mesi di validità del bollo auto.
Per capire nel dettaglio come effettuare il calcolo dell’importo finale del proprio superbollo, bisogna innanzitutto tenere in considerazione potenza in kW e classe ambientale del veicolo a partire dalla seguente base:
- Euro 0: 3€/kW per auto con potenza fino a 100 kw e 4,5€/kW se superiore;
- Euro 1: 2,90€/kW fino a 100 kW e 4,35€ se superiore;
- Euro 2: 2,80€/kW fino a 100 e 4,20€/kW se superiore;
- Euro 3: 2,70€/kW fino a 100 e 4,05€ se superiore;
- Euro 4,5 e 6: 2,58€/kW sino a 100 kW e 3,87€ se superiore.
Il superbollo prevede il pagamento aggiuntivo di 20€/kW per ogni kW al di sopra dei 185kW di potenza, ma non è l’unica discriminante. Il governo Monti ha introdotto anche una riduzione progressiva dei 20€ in rapporto all’anzianità dell’auto, per calcolare la quale basta seguire il seguente schema:
- 12€/kW dopo 5 anni dalla data di costruzione;
- 6€/kW dopo 10 anni;
- 3€/kW dopo 15 anni;
- 0€/kW dopo 20 anni.
Come si paga il superbollo
Ovviamente non c’è alcun bisogno di effettuare manualmente il calcolo per conto vostro. Basta collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate avendo sottomano le informazioni indicate più sopra. Un link dedicato vi permetterà di calcolare l’importo del superbollo e compilare automaticamente il modello F24 dedicato al pagamento di questa imposta, identificabile dai seguenti codici tributo:
- 3364: Addizionale erariale tassa automobilistica;
- 3365: Sanzione in caso di mancato pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica;
- 3366: Interessi di mora relativi al mancato pagamento addizionale erariale tassa automobilistica.
Una volta compilato, stampato o salvato in PDF il proprio F24 per il superbollo, basterà recarsi presso la più vicina delegazione ACI o agenzia di pratiche auto, alla Motorizzazione Civile, presso tabaccherie ricevitorie convenzionate con Banca ITB o con Lottomatica oppure, in maniera molto più semplice, collegarsi online al proprio home banking restando comodamente a casa propria.
Chi non paga il superbollo
Come per tutte le altre tassazioni, il Decreto Legge 201 in merito al superbollo prevede anche specifiche esenzioni per:
- concessionarie di auto con auto di lusso in conto vendita;
- chi vende l’auto prima della scadenza del superbollo;
- chi subisce il furto di un’auto di lusso;
- chi la demolisce;
- veicoli storici;
- chi possiede o utilizza autoveicoli esenti dalla tassa automobilistica a prescindere dalla potenza. Fanno parte di questi gruppo le autoambulanze e tutti i mezzi in uso a Capo dello Stato, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.
Superbollo scaduto: le sanzioni previste
In caso di mancato pagamento del superbollo entro la data prevista, scatta un accertamento con conseguente richiesta di pagamento per ravvedimento operoso, a patto però che la tassa venga pagata entro un anno dalla data di scadenza originaria. Il ravvedimento è assolto tramite una sanzione aggiuntiva all’importo del superbollo che aumenta progressivamente con l’accumulo dei giorni di ritardo tra scadenza e data di effettivo pagamento, secondo il seguente schema:
- 0,2% dell’importo totale + 1% di interessi per ogni giorno di ritardo se si paga entro 14 gg. dalla scadenza;
- 3% + 1% per ogni giorno di ritardo se il pagamento viene effettuato tra i 15 e i 30 gg. dalla scadenza;
- 3,75% + 1% per ogni giorno di ritardo se si paga entro un anno della scadenza (limite ravvedimento operoso);
- 30% + 1% per ogni giorno di ritardo su base annua, con obbligo di pagamento entro 30 gg. tramite cartella esattoriale.