Gancio traino dell’auto: stop ai collaudi

Importanti novità a partire da quest’anno per quanto riguarda l’installazione del gancio da traino in auto

Entrano in vigore a partire da questo 2021 delle novità importanti per quanto riguarda l’installazione di nuovi elementi in auto, come il gancio da traino. Dopo la pubblicazione del Decreto del MIT in Gazzetta Ufficiale, vediamo cosa dispone l’art. 78 comma 1 del Codice della Strada.

Articolo che è stato modificato lo scorso settembre dalla Legge di conversione del decreto Semplificazioni e che dispone che per le modifiche ai veicoli per quanto riguarda sostituzione del serbatoio GPL, installazione del gancio traino, doppi comandi e adattamenti per la guida dei disabili, non servirà più il collaudo in Motorizzazione. Da oggi in poi la dichiarazione scritta dell’officina esecutrice dei lavori basterà per Legge, documento che comunque il proprietario del mezzo dovrà inviare in Motorizzazione per l’aggiornamento del libretto di circolazione.

Da oggi è sufficiente quindi avere questo documento che attesta l’esecuzione dei lavori dall’officina meccanica (chiaramente tra quelle accreditate dal MIT), senza più dover aspettare la “visita e prova” alla Motorizzazione. Entro 30 giorni dai lavori eseguiti sull’auto è necessario presentare la domanda di aggiornamento della carta di circolazione. Può inoltrare la richiesta il proprietario stesso del veicolo, o può incaricare un’agenzia di pratiche auto. Per farlo autonomamente basta pagare 10,20 euro di tariffa motorizzazione e 16 euro di imposta di bollo. Chiaramente, se l’agenzia fa il lavoro come intermediario, oltre a questi 26,20 euro, è necessario pagare anche la sua tariffa.

Cosa allegare alla domanda:

  • attestazione dei lavori dell’officina;
  • certificazione d’origine dei componenti installati;
  • certificato di conformità (se previsto).

L’Ufficio Motorizzazione Civile competente del luogo in cui sono stati eseguiti i lavori, come l’installazione del gancio da traino, deve provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione; in seguito emette un tagliando adesivo che deve essere applicato sul libretto stesso e che riporta i dati variati o integrati e il codice identificativo dell’officina che ha apportato la modifica all’auto.

Al momento, la vecchia procedura resta valida per le domande già presentate e anche per quelle che devono essere ancora inoltrate, ma che riguardano delle modifiche che sono già state fatte prima di domenica 14 febbraio 2021, data in cui è entrato in vigore il decreto.

Se gli utenti sono interessati a beneficiare delle semplificazioni, allora anche le domande già presentate possono avvalersi della nuova procedura. Come? Risponde la Motorizzazione: “La domanda deve essere integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni”.