{"id":316946,"date":"2026-02-18T06:00:08","date_gmt":"2026-02-18T05:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.virgilio.it\/motori\/?p=316946"},"modified":"2026-02-18T10:05:35","modified_gmt":"2026-02-18T09:05:35","slug":"rimorchio-auto-cosa-sapere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.virgilio.it\/motori\/info-utili\/codice-della-strada\/rimorchio-auto-cosa-sapere\/316946\/","title":{"rendered":"Rimorchio auto, cosa sapere per evitare multe e problemi su strada"},"content":{"rendered":"<p>Quando si parla di traino si tende a mettere tutto nello stesso sacco, ma rimorchio e carrello appendice non sono la stessa cosa. Il <strong>rimorchio<\/strong> \u00e8 un veicolo a s\u00e9, con carta di circolazione e targa propria. Nel Codice della Strada rientra nella classificazione che ne fa l\u2019articolo 56 distinguendo tipologie e destinazioni d\u2019uso.<\/p>\n<p>Il <strong>carrello appendice<\/strong> \u00e8 invece costruito per essere legato a una sola motrice ed \u00e8 considerato un\u2019estensione funzionale dell\u2019auto pi\u00f9 che un mezzo autonomo. In pratica se si cerca un mezzo che possa essere usato con pi\u00f9 vetture o che abbia una vita operativa indipendente, serve un rimorchio vero. Se si sta ragionando su una soluzione integrata e abbinata alla stessa auto, il carrello appendice pu\u00f2 essere coerente, ma vincola e non va confuso con un rimorchio normale.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"counter-hierarchy counter-decimal\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class=\"ez-toc-list\"><li><a href=\"https:\/\/www.virgilio.it\/motori\/info-utili\/codice-della-strada\/rimorchio-auto-cosa-sapere\/316946\/#Immatricolazione_del_rimorchio_quando_serve\" title=\"Immatricolazione del rimorchio: quando serve\">Immatricolazione del rimorchio: quando serve<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.virgilio.it\/motori\/info-utili\/codice-della-strada\/rimorchio-auto-cosa-sapere\/316946\/#Gancio_traino_omologazione_montaggio_collaudo\" title=\"Gancio traino: omologazione, montaggio collaudo\">Gancio traino: omologazione, montaggio collaudo<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.virgilio.it\/motori\/info-utili\/codice-della-strada\/rimorchio-auto-cosa-sapere\/316946\/#Omologazioni_e_compatibilita\" title=\"Omologazioni e compatibilit\u00e0\">Omologazioni e compatibilit\u00e0<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.virgilio.it\/motori\/info-utili\/codice-della-strada\/rimorchio-auto-cosa-sapere\/316946\/#Limiti_di_velocita_quando_si_traina\" title=\"Limiti di velocit\u00e0 quando si traina\">Limiti di velocit\u00e0 quando si traina<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.virgilio.it\/motori\/info-utili\/codice-della-strada\/rimorchio-auto-cosa-sapere\/316946\/#Revisione_del_rimorchio_scadenze_e_controlli\" title=\"Revisione del rimorchio, scadenze e controlli\">Revisione del rimorchio, scadenze e controlli<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Immatricolazione_del_rimorchio_quando_serve\">Immatricolazione del rimorchio: quando serve<\/span><\/h2>\n<p>L\u2019immatricolazione del rimorchio \u00e8 l\u2019atto che rende un <strong>veicolo riconoscibile su strada<\/strong>. Il Codice della Strada prevede che i rimorchi, in quanto veicoli autonomi, siano muniti di targa posteriore con i dati di <a href=\"https:\/\/www.virgilio.it\/motori\/info-utili\/immatricolazione-auto-tempi-costi\/169095\/\">immatricolazione<\/a>. Il primo controllo da fare \u00e8 la verifica che l\u2019auto, sulla base di quanto indicato nella carta di circolazione, abbia una massa rimorchiabile compatibile con quanto si voglia trainare. Poi c\u2019\u00e8 la partita delle masse del rimorchio stesso perch\u00e9 la massa complessiva a pieno carico indicata sul libretto \u00e8 il limite legale che non si pu\u00f2 superare.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019<strong>articolo 167<\/strong> del Codice della Strada, \u201c<em>i veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione<\/em>\u201d. E ancora: \u201c<em>Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa\u00a0di tipo statico\u00a0in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonch\u00e9 i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge<\/em>\u201d. Dopodich\u00e9, \u201c<em>costituiscono altres\u00ec fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u00e0 sostenibili<\/em>\u201d.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Gancio_traino_omologazione_montaggio_collaudo\">Gancio traino: omologazione, montaggio collaudo<\/span><\/h2>\n<p>Il gancio traino incide su massa, ingombri e comportamento dinamico dell\u2019auto e viene trattato come modifica delle caratteristiche costruttive, tema che il Codice della Strada incardina nell\u2019<strong>articolo 78<\/strong> che individua \u201c<em>le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilit\u00e0<\/em>\u201d cos\u00ec come \u201c<em>le modalit\u00e0 e le procedure per gli accertamenti e l\u2019aggiornamento della carta di circolazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Su questo punto negli ultimi anni \u00e8 <strong>cambiata la<\/strong> <strong>prassi operativa<\/strong>: con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell\u20198 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state individuate le modifiche per le quali, pur restando l\u2019obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, non \u00e8 pi\u00f9 richiesta la visita e prova in Motorizzazione civile. E tra queste rientra l\u2019installazione o rimozione del gancio di traino sui veicoli M1 e N1.<\/p>\n<p>Tradotto: \u00e8 cambiato il percorso che non passa pi\u00f9 dal collaudo classico presso le officine della Motorizzazione, ma dalla documentazione tecnica e dall\u2019attestazione rilasciata da un operatore che lavora dentro il perimetro previsto dal decreto e dal disciplinare collegato.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Omologazioni_e_compatibilita\">Omologazioni e compatibilit\u00e0<\/span><\/h2>\n<p>La tentazione di comprare un gancio online e montarlo \u00e8 una scorciatoia che pu\u00f2 diventare un errore perch\u00e9 la compatibilit\u00e0 \u00e8 omologativa. Il dispositivo deve essere <strong>omologato e certificato<\/strong> per quel modello di veicolo e la logica europea della conformit\u00e0 dei dispositivi di accoppiamento meccanico \u00e8 legata a standard tecnici che, nel mondo dell\u2019approvazione, ruotano anche attorno al Regolamento Unece numero 55. Un gancio non corretto o montato fuori specifica altera sollecitazioni, stressa punti di fissaggio, cambia l\u2019equilibrio dell\u2019insieme e mette in una posizione debole in caso di problemi.<\/p>\n<p>Quando fa riferimento a modifiche alle caratteristiche costruttive e di aggiornamento della <a href=\"https:\/\/www.virgilio.it\/motori\/info-utili\/come-si-legge-carta-di-circolazione\/156126\/\">carta di circolazione<\/a>, l\u2019articolo 78 del Codice della Strada lo fa perch\u00e9 la circolazione di un veicolo modificato senza i necessari aggiornamenti espone a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro e pu\u00f2 portare anche al ritiro del documento per sottoporre il veicolo a visita e prova. Il decreto ministeriale del 2021 ha snellito alcuni passaggi, ma non ha cancellato il punto di arrivo che resta l\u2019aggiornamento.<\/p>\n<p>Il Codice della Strada stabilisce che i rimorchi devono avere una targa posteriore con i dati di immatricolazione. La <strong>targa propria<\/strong> \u00e8 la regola del rimorchio. La <strong>targa ripetitrice<\/strong>, quella che replica i dati della motrice, entra in scena in pochi casi.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Limiti_di_velocita_quando_si_traina\">Limiti di velocit\u00e0 quando si traina<\/span><\/h2>\n<p>La linea di confine di cosa si pu\u00f2 trascinare passa dai 750 kg di massa del rimorchio e dalla massa massima autorizzata del complesso ovvero auto pi\u00f9 rimorchio, che \u00e8 la metrica su cui si innestano le estensioni. La <strong>patente B<\/strong> consente il traino nei limiti previsti, la <strong>patente B96<\/strong> alza l\u2019asticella del complesso fino a 4.250 kg attraverso l\u2019annotazione del codice armonizzato 96 dopo una prova pratica mentre oltre quel valore entra in gioco la BE, con le sue regole di massa per il rimorchio e per l\u2019insieme.<\/p>\n<p>Il traino non cambia per\u00f2 solo la massa, ma anche il ritmo con cui sulla strada. Per i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio in specifiche configurazioni, l\u2019articolo 142 prevede limiti inferiori rispetto a quelli generali: <strong>70 km\/h<\/strong> fuori dai centri abitati e<strong> 80 km\/h <\/strong>in autostrada. La normativa vigente richiama anche l\u2019obbligo di indicare posteriormente le velocit\u00e0 massime consentite per certe categorie e di riportare l\u2019indicazione sul rimorchio o semirimorchio.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Revisione_del_rimorchio_scadenze_e_controlli\">Revisione del rimorchio, scadenze e controlli<\/span><\/h2>\n<p>Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo nero su bianco che dal 2018 i rimorchi con massa complessiva non superiore a 3.500 kg, cio\u00e8 le categorie internazionali O1 e O2, devono essere <strong>sottoposti a revisione<\/strong> con un calendario e modalit\u00e0 stabilite. Per questi rimorchi la revisione si effettua alla Motorizzazione Civile, secondo quanto indicato nelle comunicazioni ministeriali.<\/p>\n<p>In parallelo, la normativa tecnica e gli atti applicativi, come il decreto dirigenziale 211 del 18 maggio 2018 sui controlli tecnici per O1 e O2, ricordano anche un principio: se il rimorchio non si \u00e8 presentato alle chiamate a revisione, non pu\u00f2 circolare finch\u00e9 non viene sottoposto al controllo tecnico. Se poi si sale di categoria e si va oltre i 3,5 tonnellate si entra nell\u2019ambito delle revisioni annuali, con una logica pi\u00f9 vicina ai veicoli pesanti e alle esigenze di sicurezza incrementale.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 167 vieta di <strong>superare la massa complessiva<\/strong> indicata sulla carta di circolazione. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di pesa di tipo statico si applica una riduzione pari al 5% del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di tipo dinamico si applica una riduzione pari al 10% del valore misurato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Nel linguaggio comune rimorchio e carrello appendice vengono considerati equivalenti, anche se in realt\u00e0 non sono la stessa cosa. 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