Morto per il Covid, vedova dovrà restituire 200 mila euro all'assicurazione: il nodo dell'infortunio

La vedova dovrà restituire il premio e pagare le spese legali. Il marito era morto per Covid, la Corte d’Appello l'ha escluso dagli infortuni coperti

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Una vedova dovrà restituire 200 mila euro all’assicurazione che in primo grado era stata condannata a risarcirla dopo che il marito era morto per il Covid. La Corte d’Appello di Bologna ha stabilito che l’infezione da coronavirus non è un infortunio assicurabile, aggiungendo anche 24 mila euro di spese legali a suo carico.

Morto per Covid, l’assicurazione vince la causa

Esiste un “detto” emiliano che recita, più o meno: “se mi mettessi a fare il cappellaio, la gente nascerebbe senza testa”. Chissà che non l’abbia pensato anche la vedova di Parma, quando la Corte d’Appello di Bologna ha sancito che dovrà restituire i 200mila euro di premio in precedenza pagato dall’assicurazione del marito, morto di Covid.

La donna, madre di due figli minorenni, aveva avuto ragione in primo grado: l’assicurazione era stata condannata a risarcirla per il decesso del marito, avvenuto il 27 marzo 2020.

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La Corte d’Appello di Bologna ha stabilito che contrarre il Covid-19 non equivale a subire un infortunio

L’uomo, dipendente di una concessionaria d’auto, era coperto da una polizza sulla vita che prevedeva indennizzi per gli infortuni.

La vedova dovrà risarcire

La decisione del Tribunale di Parma, favorevole alla famiglia sostenuta dall’avvocata Francesca Barbuti, è stata però completamente ribaltata dai giudici della Corte d’Appello di Bologna – Fiore, Rossi e Gaudioso – che hanno accolto le ragioni della compagnia assicurativa.

La polizza in questione, stipulata anni prima della pandemia, non menzionava malattie infettive di questo tipo. Per questo, la controversia si è concentrata su un punto di diritto: se il Covid possa essere considerato o meno tra i rischi indennizzabili.

Secondo la corte, il contagio da Covid non può essere però classificato come “infortunio”, poiché “violento non è tanto l’evento che causa l’infezione, quanto l’effetto che ne deriva”. Di conseguenza, l’infezione virale non rientra nella definizione di infortunio indicata nel contratto.

L’interpretazione dei giudici

Oltre alla restituzione della somma già incassata, la donna dovrà versare 24 mila euro di spese legali. La causa, come altre legate ai risarcimenti per decessi da Covid, rappresenta una questione nuova per la giurisprudenza italiana, ancora divisa su come interpretare questi casi.

La Cassazione, in sentenze recenti, ha chiarito che in materia di assicurazioni private non conta la definizione clinica di una malattia, ma ciò che le parti del contratto hanno inteso disciplinare. In sostanza, è possibile che un contratto definisca un evento come malattia o infortunio a seconda della volontà dei firmatari, indipendentemente dalla natura oggettiva del fatto.

Seguendo questo principio, i giudici bolognesi hanno concluso che chi contrae una malattia infettiva “si ammala, non si infortuna”. Da tale interpretazione è scaturita la decisione definitiva: la vedova dovrà restituire l’intero importo percepito, oltre alle spese legali. Una vicenda in cui, oltre al danno, arriva anche la beffa.

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