Auto usate: come e dove autenticare la firma del venditore

Per l'autentica della firma del venditore dell'auto ci sono più strade percorribili, a iniziare dagli uffici comunali fino ad arrivare agli Sportelli telematici

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Fabio Lepre

Giornalista

Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

L’autenticazione della firma del venditore è un passaggio da non trascurare nella fase della vendita di un’auto. Questo procedimento richiede l’intervento di un pubblico ufficiale, chiamato a dichiarare che la firma del venditore sia stata apposta davanti a lui, previa verifica della sua identità.

L’autenticazione della firma spetta al venditore e non all’acquirente del bene. Per procedere è però necessario individuare e scegliere l’ente autorizzato ad accogliere la domanda e preparare i documenti necessari. Allo stesso tempo non vanno sottovalutati gli eventuali costi da sostenere, legati anche al tipo di procedura scelta ovvero all’ente o al professionista scelto per la gestione della procedura.

Autentica firma del venditore, dove farla

L’autenticazione della firma del venditore sui documenti relativi alla commercializzazione di veicoli usati avviene in genere agli Sportelli telematici dell’automobile delle unità territoriali dell’Automobile club d’Italia. Si tratta di un servizio gratuito che richiede l’autenticazione della firma e il trasferimento di proprietà in modo contestuale. Dopo aver autenticato la firma del venditore sull’atto di vendita è obbligatorio richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà. Questa sequenza cronologica assicura la certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.

In alternativa è possibile effettuare l’autenticazione della firma agli STA degli uffici provinciali della Motorizzazione civile. Offrono gratuitamente il servizio e richiedono la contestualità dell’autenticazione della firma e del passaggio di proprietà. L’autenticazione della firma del venditore può essere effettuata anche nelle delegazioni degli Automobile club d’Italia e negli studi di consulenza automobilistica, nonché negli uffici comunali, sebbene con il pagamento di diritti di segreteria.

Altri professionisti autorizzati a svolgere questo compito sono i notai, che applicano una tariffa per il servizio.

Come fare tutta la procedura al Comune

Per richiedere l’autentica della firma del venditore sulla dichiarazione di vendita, necessaria per i trasferimenti di proprietà dei veicoli, è dunque possibile rivolgersi al Comune. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 223 del 2006, il rappresentante del sindaco ha l’autorità di autenticare la firma per il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati, tra cui automezzi (compresi camion e rimorchi) e motocicli con una cilindrata superiore a 50 cc. Il proprietario maggiorenne del veicolo deve presentarsi personalmente in Comune, fornendo il Certificato di proprietà del veicolo compilato nelle sezioni acquirente e venditore, con indicazione del prezzo di vendita.

La firma del venditore deve essere apposta davanti al dipendente comunale autorizzato. Nel caso in cui il veicolo sia intestato a una società, la firma deve essere eseguita dal titolare o dal legale rappresentante della società, che deve dimostrare il proprio titolo con documentazione adeguata. La presenza dell’acquirente non è richiesta per l’autentica.

L’autenticazione non comporta alcuna valutazione del contenuto dell’atto o delle dichiarazioni: il suo scopo è solo di verificare l’identità del venditore attraverso un documento di riconoscimento valido. L’autenticazione viene eseguita sul retro del certificato di proprietà del veicolo da vendere, nel riquadro T apposito. La pratica deve essere presentata al Pubblico registro automobilistico per la registrazione del trasferimento di proprietà e l’aggiornamento della carta di circolazione. Il termine per la presentazione, al fine di evitare sanzioni, è di sessanta giorni dalla data dell’autenticazione della firma.

Chi può autenticare la firma del venditore

La procedura di autenticazione della firma del venditore può essere eseguita in qualsiasi Comune, indipendentemente dalla residenza. L’autenticazione può essere condotta anche da un notaio, cancelliere o segretario comunale. È ammissibile l’autenticazione della firma su dichiarazioni relative a stati o fatti di cui il soggetto è a conoscenza, su richiesta di privati.

Le stesse dichiarazioni indirizzate alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l’autenticazione della firma. In questi casi è possibile apporre direttamente la firma dinanzi all’impiegato incaricato di ricevere la documentazione, o inviarla via posta o fax, allegando una copia del documento di identità valido. Per ottenere l’autenticazione della propria firma bisogna presentarsi personalmente in Comune, fornendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Può essere la patente di guida, ad esempio, ma anche la carta di identità o il passaporto.

Perché è necessario seguire questa procedura

Per autenticare la firma del venditore è dunque indispensabile presentare un documento di riconoscimento in corso di validità. Grazie all’implementazione dei nuovi processi digitali introdotti con il decreto legislativo 98 del 2017, che ha istituito il Documento unico di circolazione e di proprietà, gli atti di vendita possono essere compilati in formato digitale a gli Sportelli telematici dell’automobilista. Con questa modalità, non è più richiesta la marca da bollo per l’autenticazione della firma del venditore. L’importo corrispondente di 16 euro viene pagato direttamente allo STA, insieme agli altri oneri previsti per la procedura di trasferimento di proprietà.

L’atto digitale viene firmato dal venditore mediante firma elettronica avanzata. Nel caso in cui si disponga di un atto di vendita già redatto su supporto cartaceo da un notaio, dal Comune o da uno STA, con l’apposizione della marca da bollo è sufficiente richiedere la trascrizione dell’atto a uno STA.

I costi richiesti

L’autenticazione della firma del venditore è allora soggetta all’imposta di bollo, fissata a 16 euro che può essere apposta direttamente dal cittadino o tramite bollo virtuale fornito dall’amministrazione. In aggiunta sono dovuti 0,52 euro di diritti di segreteria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 642 del 1972, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l’uso dei documenti. In questo caso, l’esenzione deve essere chiaramente indicata sul documento.

La procedura agli Sportelli telematici dell’automobilista è gratuita, mentre negli uffici comunali è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria. Le agenzie di pratiche auto e i notai applicano di solito una tariffa per il servizio.

La finalizzazione del passaggio di proprietà

In definitiva, nella procedura di passaggio di proprietà di un’auto usata bisogna autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita. Poi entro un periodo di sessanta giorni dall’autenticazione è richiesto di registrare il trasferimento di proprietà nell’unità territoriale dell’Aci. Quest’ultima fornisce un certificato di proprietà aggiornato.

In seguito serve la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione presso la sede provinciale della Motorizzazione civile. Oggi il certificato di proprietà e la carta di circolazione sono incorporati nel Documento unico di circolazione.