Multa autovelox: anche in questo caso è nulla

La Corte di Cassazione annulla le multe per eccesso di velocità scaturite da apparecchi approvati ma non omologati. Una fattispecie tutta nuova

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Tommaso Giacomelli

GIORNALISTA AUTOMOTIVE

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Esiste un caso particolare, nel quale la multa per eccesso di velocità realizzata con un Autovelox solo approvato, ma non omologato, diventa nulla. La Cassazione si districa per la prima volta in una situazione che ha spaccato i giudici di merito, e la risolve eliminando ogni tipo di  equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione. La Suprema corte respinge il ricorso del Comune di Treviso che affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte dell’automobilista che correva a 97 km orari in una strada con limite a 90.

Ad accertare l’infrazione era stato un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, non omologato ma approvato. Per il Tribunale di Treviso che in prima istanza aveva escluso l’equipollenza tra omologazione e approvazione, l’accertamento non era valido.

Differenza tra approvazione e omologazione

La sentenza impugnata ha realizzato una distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, che hanno caratteristiche, natura e finalità differenti. L’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico, mentre l’approvazione corrisponde a un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteri definiti fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

L’omologazione, dunque, prevede una procedura che ha una natura squisitamente tecnica. Una specifica caratterizzazione finalizzata a garantire la funzionalità perfetta e la precisione dello strumento elettronico da usare per l’ accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. Un requisito alla base dell’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento.

La rilevanza della questione

La Cassazione specifica che, anche in tempi recenti, è stato precisato che in caso di contestazioni riguardanti l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, l’autovelox (vittima nei mesi scorsi della scia di Fleximan) il giudice è tenuto a verificare se tali accertamenti siano stati, o meno, realizzati. Puntualizzando che la prova non può essere esposta con mezzi differenti dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell’esecuzione delle verifiche sul funzionamento e sulla affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento.

La Corte di Cassazione sottolinea a chiarisce che sono ininfluenti sul piano interpretativo, le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, che sembrerebbero avallare una tendenziale equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, tuttavia, su un approccio che non trova supporto nelle fonti primarie e che, quindi, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere squisitamente amministrativo.

I giudici di legittimità compensano le spese, in ragione della novità della questione, sottoposta, in modo diretto e scrupoloso, per la prima volta all’esame della Cassazione, e del contrasto osservato nella giurisprudenza di merito. Nella decisione viene tirato in ballo anche il rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale.

Il decreto Autovelox

Questa fattispecie nuova, si somma alle novità introdotte con il decreto autovelox, nel quale è previsto che la multa arriverà a casa ma senza immagini del veicolo o del conducente, che violano la privacy. La multa e il verbale di contestazione dell’infrazione stradale saranno inviate al domicio, ma non avranno più a corredo la foto del veicolo per ragioni di privacy.