Con l’entrata in vigore del decreto Autovelox il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto un cambio di passo nella regolamentazione dei dispositivi di controllo della velocità. Viene sancita una distanza minima obbligatoria tra un autovelox e l’altro, misura pensata per evitare l’effetto trappola in ambito urbano o sulle extraurbane secondarie.
Il nuovo impianto normativo stabilisce spazi e interviene sulla visibilità della segnaletica, sull’obbligo di omologazione delle apparecchiature e sulla trasparenza dei criteri di installazione, fino a imporre ai Comuni e agli enti gestori un uso più corretto, meno arbitrario e più coerente con l’obiettivo della sicurezza stradale.
Dal 12 giugno 2025, tutti gli enti devono procedere all’adeguamento dei dispositivi già installati, pena la loro disattivazione. È poi prevista la creazione di una piattaforma informatica nazionale, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su cui devono essere registrati tutti gli autovelox attivi con indicazione della loro omologazione, marca, modello e ubicazione. Questo sistema serve a garantire maggiore trasparenza e a ridurre i contenziosi così da garantire a ogni automobilista uno strumento per verificare la regolarità delle attrezzature che ha incontrato lungo il percorso.
Indice
Sulle autostrade la distanza minima è di 4 chilometri
Uno dei capisaldi del decreto riguarda le autostrade, dove tra due autovelox consecutivi deve esserci una distanza di almeno 4 chilometri. Una misura pensata per evitare la moltiplicazione ravvicinata dei controlli, percepita più come strumento di sanzione che come deterrente alla velocità eccessiva.
Questo vincolo si applica sia agli strumenti fissi ovvero collocati in postazione permanente e ben segnalati, sia a quelli mobili, utilizzati dalle pattuglie in appostamento. Se due dispositivi sono più vicini, uno dei due va disattivato oppure rimosso, pena l’invalidità delle sanzioni emesse.
Sanzioni impugnabili in caso di violazioni
Tutti i verbali emessi da dispositivi che non rispettano le distanze minime, non sono stati omologati oppure sono sprovvisti della segnaletica preventiva possono essere oggetto di ricorso. Il cittadino può rivolgersi sia al Prefetto, sia al Giudice di Pace, allegando prove fotografiche, documentazione tecnica, o richieste di accesso agli atti per ottenere copia dell’omologazione.
In caso di accertamento della violazione procedurale, la multa viene annullata e il punto decurtato dalla patente viene restituito.
Sulle strade extraurbane principali la soglia scende a 3 chilometri
Nel caso delle strade extraurbane principali, la distanza minima tra due autovelox viene fissata in 3 chilometri, misura ritenuta sufficiente per evitare concentrazioni troppo ravvicinate che possano confondere il conducente o indurlo a frenate improvvise.
Anche in questo caso, il principio guida è quello della proporzionalità: la presenza di controlli elettronici deve essere orientata alla prevenzione e non alla repressione sistematica. Il rispetto della distanza non è automatico: spetta alle amministrazioni locali adeguarsi alla normativa, effettuare i controlli e se necessario spegnere temporaneamente gli strumenti irregolari.
Le multe emesse da dispositivi installati in violazione delle nuove distanze minime o senza segnaletica idonea sono impugnabili e potenzialmente nulle. L’automobilista può contestare l’intero verbale presentando prove fotografiche o richieste di accesso agli atti.
Le condizioni per l’installazione obbligatoria
Secondo la nuova disciplina gli autovelox possono essere installati soltanto dove sussistano precise condizioni oggettive. Tra queste ci sono la presenza di alta incidentalità, la scarsa visibilità che impedisce contestazioni immediate da parte degli agenti o la necessità di tutelare l’utenza debole in aree ad alta frequentazione pedonale.
Non è dunque sufficiente che la strada abbia un limite di velocità basso: l’installazione deve essere motivata da un’esigenza di sicurezza, altrimenti l’intervento dell’ente gestore diventa arbitrario e potenzialmente illegittimo.
Per le extraurbane secondarie la distanza minima è di 1 chilometro
Una fascia intermedia sono le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento: qui il legislatore ha stabilito un limite minimo di 1 chilometro tra due rilevatori di velocità. Questa previsione tiene conto della maggiore complessità di queste arterie, caratterizzate da limiti di velocità più bassi e da traffico più eterogeneo.
In queste situazioni, la funzione dell’autovelox è di disincentivare comportamenti pericolosi, non di sanzionare ogni minima distrazione.
Ogni autovelox può essere collocato solo previo parere del Prefetto, e solo se ricorrono condizioni come elevata incidentalità, impossibilità di contestazione immediata o superamento sistematico dei limiti di velocità, restrizioni che riducono gli abusi locali.
Obbligo di omologazione e approvazione
Per essere considerato legittimo l’autovelox deve essere omologato e non solo approvato. La differenza è sostanziale: l’approvazione è una semplice validazione tecnica mentre l’omologazione è una procedura formale che certifica la conformità dell’apparecchio alle norme di legge e alle specifiche del Ministero.
Senza omologazione, l’autovelox è inefficace sul piano giuridico e le multe che ne derivano possono essere impugnate. A stabilirlo è una giurisprudenza sempre più solida che richiama gli enti locali all’applicazione delle norme.
Nelle aree urbane locali il limite si riduce a 500 metri
Per quanto riguarda le strade urbane minori, definite come locali o di quartiere, la distanza tra due dispositivi non può essere inferiore a 500 metri. Anche in questo contesto il rispetto è vincolante e influisce sulla legittimità delle sanzioni.
La ratio è presto detta: all’interno dei centri abitati, dove la circolazione è più lenta, la sorveglianza elettronica va dosata con criterio senza accanimenti che ledono la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. I dispositivi devono quindi essere sempre preceduti da una segnaletica adeguata, conforme ai requisiti previsti dal Codice della Strada.
Il ruolo della segnaletica e le nuove distanze dal dispositivo
Il decreto ha precisato anche le distanze minime tra il segnale di preavviso e l’autovelox. Nelle strade extraurbane, la segnalazione deve essere di almeno 1 chilometro prima del punto di rilevamento. Sulle urbane di scorrimento la distanza è fissata in 200 metri, mentre per le altre strade urbane si scende a 75 metri. Il mancato rispetto di queste soglie è causa di annullamento del verbale.
La segnaletica deve essere visibile, leggibile e non oscurata da ostacoli naturali o artificiali. Significa che un cartello coperto da un albero o da un altro segnale non assolve alla funzione preventiva, e rendere annullabile la multa.