Le zone con divieto di transito, e la riscossione della multa per la relativa infrazione, sono competenza dei Comuni in base all’art. 7 del Codice della Strada . Essi hanno il compito generale di organizzare il traffico nei centri abitati.
Il divieto di transito consiste nell’interdizione alla circolazione, in entrambi i sensi, dell’area interessata. Esso può avere portata generale o essere limitato a determinate fasce orarie o a specifiche categorie di mezzi. Queste sono individuate in base alle misure o ad altre caratteristiche, come il trasporto di merci pericolose quali materiali inquinanti o infiammabili.
Ai sensi del comma 13 della norma citata chi non rispetti le prescrizioni imposte con dagli Enti Locali nell’esercizio delle suddette funzioni è soggetto ad una sanzione amministrativa, comunemente detta “multa”. Essa consiste nel pagamento di una somma compresa tra un minimo di 84 ed un massimo di 335 €. In tale previsione rientra anche la mancata ottemperanza del divieto di transito. La determinazione dell’entità della sanzione dipende da una serie di variabili soggettive, tra cui personalità e condizioni economiche del trasgressore. Alla multa per violazione del divieto di transito non sono associate né la confisca del veicolo né la sospensione della patente . Tali sanzioni precludono l’adempimento in misura ridotta.
Per il pagamento si applica, dunque, la regola generale di cui all’art. 202, 1° comma C.d.S. Essa prevede la riduzione del 30% dell’ammontare della sanzione amministrativa per infrazione al Codice se il saldo è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del relativo verbale. I differenti importi sono indicati nel verbale medesimo. Se quest’ultimo, notificato per posta, è successivamente ritirato presso l’Ufficio dal destinatario assente, il termine di 5 giorni decorre dalla data del ritiro. Se il ritiro avviene più di 10 giorni dopo il deposito, il termine inizia a decorrere dal 10° giorno di giacenza.
Nell’ipotesi che la multa sia pagata oltre il 5° giorno ed entro il 60° dalla contestazione, o dalla comunicazione del verbale, è applicata una sanzione pari al minimo previsto per la violazione del divieto di transito. Sono salvi i casi di esclusione della riduzione già visti (confisca del mezzo e sospensione della patente).
Se il trasgressore adempie oltre i 60 giorni decade dal beneficio dell’importo minimo ed è tenuto al versamento di una somma corrispondente al doppio di quell’importo o, se inferiore, al terzo del massimo (l. 689/81).