La guida di un’auto a noleggio a lungo termine comporta l’assunzione di una serie di responsabilità anche quando si parla di multe. Chi pensa che il verbale venga pagato dalla società di noleggio senza conseguenze personali commette un errore. La normativa in vigore stabilisce che è il conducente effettivo e più spesso il locatario contrattuale il responsabile delle infrazioni commesse durante l’uso del veicolo, anche se questo non è di sua proprietà.
Questo principio è sancito all’interno dell’articolo 196 del Codice della Strada che disciplina il concetto di responsabilità solidale in caso di veicoli a noleggio, leasing o comodato.
Indice
Tempistiche di notifica e obblighi della società di noleggio
Quando viene accertata un’infrazione con un’auto a noleggio, il primo destinatario del verbale è la società di noleggio, in quanto intestataria del veicolo al Pra. La società ha quindi l’obbligo di comunicare alle autorità i dati dell’automobilista alla guida del veicolo in quel momento. È il passaggio che garantisce l’attribuzione della sanzione e il rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore.
Il termine per trasmettere questi dati è di 60 giorni dalla ricezione del verbale da parte dell’azienda di noleggio. Una volta ricevuta la comunicazione, l’ente accertatore ha altri 90 giorni per notificare la multa al trasgressore. In totale possono dunque trascorre fino a 240 giorni tra l’infrazione e la ricezione della multa da parte del conducente.
A complicare le cose è la gestione della decurtazione dei punti della patente. In caso di infrazioni che la prevedano – come l’eccesso di velocità oltre i limiti di tolleranza, il mancato rispetto di un semaforo rosso o la guida con cellulare – la comunicazione dei dati del conducente è un passaggio non trascurabile.
Se la società di noleggio non ha indicato chi era al volante o se l’informazione è stata trasmessa in modo incompleto può scattare una sanzione accessoria anche a carico del locatario che rischia una multa per omessa comunicazione. D’altra parte, se il conducente si rifiuta di fornire i dati al momento della notifica può essere sanzionato in modo analogo.
Quando paga la società di noleggio e cosa rischia
Nel caso in cui la società di noleggio non rispetti le tempistiche o non comunichi i dati del conducente, essa stessa può essere chiamata in causa come soggetto solidalmente responsabile. Le grandi aziende del settore sono però strutturate per evitare questo rischio con l’automatizzazione della trasmissione dei dati e l’addebito al cliente dell’importo della multa e di una commissione amministrativa per la gestione della pratica che varia tra i 30 e i 90 euro in base al contratto sottoscritto.
Ricorso alla multa, possibile anche con un’auto a noleggio
La questione non si esaurisce con il pagamento. Soprattutto quando l’infrazione risulti controversa o quando si sospetti un errore nella notifica, il conducente ha facoltà di presentare ricorso, proprio come avverrebbe con un’auto di proprietà.
Le strade percorribili sono due: il ricorso al prefetto, da presentare entro 60 giorni oppure il ricorso al giudice di pace, da attivare entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Ogni opzione ha vantaggi e svantaggi, ma entrambe sono percorribili anche nel caso di veicoli a noleggio. Il solo fatto che il mezzo non sia intestato al ricorrente non è dunque un motivo di esclusione dalla responsabilità.
Un altro aspetto spesso trascurato è la possibilità di contestare le spese amministrative addebitate dalla società di noleggio per la gestione della multa. È possibile ottenere il rimborso integrale o parziale se si riesce a dimostrare che si tratta di importi sproporzionati o non adeguatamente motivati
Secondo le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i costi amministrativi devono essere trasparenti, proporzionati e comunicati in anticipo al consumatore.
Il diritto dell’amministrazione a riscuotere l’importo di una multa si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Se in questo periodo non vengono compiuti atti interruttivi validi, come la notifica di un verbale, di un’ingiunzione o di una cartella, la sanzione non è più esigibile. Ogni atto notificato al trasgressore o agli obbligati in solido che costituisca richiesta di pagamento interrompe il termine e lo fa ripartire da capo per altri 5 anni. La notifica deve essere valida e fatta nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
Se il verbale non è stato contestato immediatamente, il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data di notifica del verbale stesso, non da quella della violazione. Da non confondere con la prescrizione, l’articolo 201 Codice della Strada stabilisce che il verbale di accertamento deve essere notificato entro 90 giorni dall’infrazione (per i residenti in Italia), altrimenti è nullo.
Annullamento della multa e rimborsi possibili
Infine va sottolineato il principio giurisprudenziale della responsabilità solidale tra locatario e noleggiante che non esclude la possibilità di ricorso o di sospensione del pagamento.
Se il ricorso viene accolto, la multa viene annullata e la sanzione non può più essere addebitata né al conducente né alla società di noleggio. Da qui l’importanza di conservare i documenti ricevuti, effettuare foto o prove della situazione contestata e se necessario rivolgersi a un legale o a un servizio specializzato nella gestione dei ricorsi stradali.
La pronuncia della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che le società di noleggio auto non possono utilizzare l’opposizione all’esecuzione (disciplinata dall’articolo 615 del Codice di procedura civile) per contestare cartelle di pagamento relative a multe del Codice della Strada, se si sono limitate a comunicare agli enti sanzionatori, entro i termini, il nome del conducente-locatario indicato nel contratto e a chiedere che il verbale venga rinotificato a quest’ultimo, senza però presentare direttamente ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la semplice comunicazione del nominativo del cliente non è un fatto che estingue il diritto dell’amministrazione a riscuotere la sanzione. Si tratta piuttosto di una circostanza che andava fatta valere subito, impugnando il verbale originario di contestazione nei tempi e modi previsti.
La Corte di Cassazione richiama il principio già stabilito dalle Sezioni Unite nel 2017: quando una cartella di pagamento per una multa è il primo atto con cui si viene a conoscenza della sanzione, il rimedio corretto non è l’opposizione all’esecuzione, ma l’opposizione al verbale di accertamento. Questo perché la mancata o irregolare notifica del verbale non annulla il titolo esecutivo della pubblica amministrazione, ma riguarda soltanto la regolarità formale della sua azione. Di conseguenza eventuali vizi di notifica o contestazioni sulla legittimazione passiva devono essere sollevati subito contro il verbale stesso, senza che questo diventi definitivo.