C’è un punto di partenza da cui non si può prescindere quando si parla del bollo auto. Questa tassa automobilistica va pagata sempre e comunque. In pratica è sufficiente il possesso del veicolo per passare dalla cassa, indipendentemente dal reale utilizzo ovvero dal numero di chilometri percorsi. Si tratta quindi di un’imposta sulla proprietà, non sulla circolazione. L’intestatario del veicolo è chiamato a versare tutti gli anni il bollo, ma quando si tratta di auto km zero, chi è tenuto al pagamento?
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Bollo auto, tassa nazionale ma gestione locale
Il bollo auto, nella sua apparente semplicità, è una delle tasse più complesse e discusse del sistema fiscale italiano. Se non altro perché ciascuna regione è autonoma nella sua gestione. Se lo Stato fissa la cornice generale, le regioni italiane, insieme alle province autonome di Bolzano e Trento, sono responsabili della riscossione dell’imposta, che gli automobilisti versano attraverso i sistemi di pagamento proposti. E non mancano alcune eccezioni: l’Agenzia delle entrate gestisce infatti il bollo auto per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.
Bollo auto km 0: quanto pagare
Il calcolo dell’importo del bollo auto è determinato dalla potenza del veicolo e dalla categoria ambientale di appartenenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’auto nuova, usata o a km zero. Le regioni italiane adottano parametri di riferimento propri così da rendere l’importo variabile. Per conoscere l’ammontare esatto e la scadenza del pagamento, i proprietari di auto sono costi tenuti a consultare le disposizioni locali o anche i siti web dell’Aci o dell’Agenzia delle entrate.
Chi deve pagare la tassa automobilistica
Il pagamento del bollo auto è obbligatorio per i proprietari di veicoli immatricolati al Pubblico registro automobilistico. Questo onere si estende anche a chi usufruiscono del veicolo tramite contratti di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, nonché agli utilizzatori di veicoli noleggiati a lungo termine senza conducente. Anche se nella pratica è l’azienda di noleggio a sostenere il costo del bollo, in genere viene ripartito in canoni mensili.
Come anticipato, il versamento del bollo auto è dovuto anche se il veicolo non è utilizzato su strada poiché si tratta di un’imposta legata alla proprietà anziché alla circolazione. La tassa automobilistica può essere saldata in un qualsiasi punto di riscossione autorizzato sul territorio nazionale. Le verifiche sulla corretta regolarità del pagamento del bollo sono di competenza delle singole regioni e non delle forze dell’ordine. Di conseguenza, non è richiesto di conservare la ricevuta del pagamento all’interno del veicolo né di esibirlo agli agenti in caso di controllo.
Prima immatricolazione: quando pagare il bollo auto
La normativa relativa al bollo auto prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione il pagamento debba avvenire entro il mese di registrazione presso il Pra. Se l’immatricolazione avviene nei dieci giorni finali del mese, la scadenza viene posticipata all’ultimo giorno del mese successivo. Ad esempio, se un veicolo viene immatricolato il 10 settembre, il pagamento del bollo auto deve essere effettuato entro il 30 settembre. Se l’immatricolazione avviene il 25 settembre, il termine per il pagamento sarà il 31 ottobre.
Nel caso in cui il giorno di immatricolazione coincida con un sabato o un giorno festivo, il conteggio del termine inizia dal primo giorno lavorativo successivo. Le disposizioni riguardanti il bollo auto sono comunque soggette a variazioni regionali. Ad esempio, la Lombardia e il Piemonte consentono sempre il pagamento della tassa entro la fine del mese successivo a quello di acquisto del veicolo.
Chi deve pagare il bollo auto km 0
Nel caso di acquisto di un’auto a km zero ovvero di un veicolo immatricolato dalla stessa concessionaria, il pagamento del primo bollo auto deve essere effettuato da chi risulta proprietario del veicolo all’ultimo giorno utile per il versamento. Significa che la tassa grava sul possessore del veicolo al momento della scadenza del termine di pagamento. Se l’acquisto avviene successivamente alla scadenza del termine di pagamento, il primo bollo sarà a carico della concessionaria che ha proceduto all’immatricolazione. Se l’acquisto avviene entro questo termine, sarà invece l’acquirente a dover provvedere al pagamento del bollo.
Quando scade il bollo auto Km 0
Il bollo auto deve essere tutti gli anni versato alla regione di appartenenza. Il pagamento successivo al primo deve essere effettuato entro il mese successivo alla data di scadenza, altrimenti è prevista l’applicazione di una sanzione. Ad esempio, se il bollo scade nel mese di marzo, è possibile pagarlo entro il mese di aprile senza rischiare sanzioni. Se invece la scadenza è a dicembre, il pagamento può essere effettuato entro la fine del mese di gennaio.
I criteri per il calcolo dell’importo
I criteri per il calcolo della tassa automobilistica sono definiti da tre parametri. La base imponibile è la potenza effettiva del veicolo, espressa in kiloWatt (kW), come riportata sulla carta di circolazione (libretto, voce P.2). Nel caso in cui la potenza sia espressa con cifre decimali, queste vengono troncate. Ad esempio, se la potenza è di 70,9 kW, l’importo della tassa è calcolato per 70 kW.
La tassa viene differenziata in base alla classe ambientale del veicolo, in conformità alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti, passando da Euro 0 a Euro 6. Questa distinzione non si applica alle auto con alimentazione esclusivamente elettrica, a metano, a Gpl o a idrogeno. Per le auto con potenza superiore a 100 kW (136 CV), è prevista una maggiorazione. L’importo base è moltiplicato per 100 kW (o 136 CV), a cui si aggiunge la tassa maggiorata per ogni kW (o CV) eccedente i 100 kW (o 136 CV).
Ogni regione applica una tariffa propria, determinando quindi una diversa imposizione fiscale a livello locale. Di conseguenza, due automobilisti con lo stesso modello di veicolo potrebbero pagare importi differenti a seconda della regione di residenza.
Quali conseguenze per chi paga in ritardo
Chi dimentica di adempiere al pagamento del bollo auto va incontro a sanzioni e interessi in base ai giorni di ritardo accumulati. Nel caso di versamento effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista scatta una sanzione pari all’1,5% dell’importo originario, oltre agli interessi legali giornalieri calcolati sulla base dei giorni effettivi di ritardo, con una percentuale annua dell’1,25%.
Per i pagamenti effettuati tra il trentunesimo e il novantesimo giorno di ritardo, la sanzione aumenta al 1,67% dell’importo originario, con gli stessi interessi legali giornalieri. Nel caso di ritardo superiore ai novanta giorni ma entro un anno, la sanzione è del 3,75% dell’importo originario, sempre con interessi legali giornalieri.
Per ritardi oltre un anno ma entro due anni, la sanzione è del 4,29% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri. Se il pagamento avviene con un ritardo superiore a due anni ma prima che la violazione venga contestata dalla Regione, la sanzione è del 5% dell’importo originario, con interessi legali giornalieri.
Se il pagamento avviene in seguito alla ricezione di accertamento o ingiunzione, si applica l’intera sanzione prevista del 30%, oltre agli interessi legali. Esiste anche la possibilità di adempiere al pagamento tramite il ravvedimento operoso che comporta una riduzione della sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali, se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile.