Il Presidente della Repubblica Italiana ha poteri e facoltà espressi in diversi articoli della costituzione italiana, come l’87, l’88 ed il 92, e sono classificati a seconda dei tre poteri istituzionali: quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Il Presidente della Repubblica, quindi, in quanto garante verso il Parlamento della Costituzione, ha la facoltà di sciogliere una o tutte e due le Camere, inviare loro messaggi, indire le elezioni per crearne di nuove, o promulgare le leggi parlamentari e rinviare alle camere le leggi. Spetta, inoltre, al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest’ultimo, anche i ministri, come specificato dall’articolo 92 della Costituzione italiana. Dunque, per quanto concerne i rapporti con il governo, in aggiunta può anche emanare atti che hanno valore di legge, comandare le forze armate, e nominare anche i funzionari statali come, per esempio, il Consigliere della Corte dei Conti. Dato che il Presidente della repubblica è pure garante della Costituzione verso la Magistratura, presiede il consiglio superiore di quest’ultima, avendo quindi la facoltà di commutare pene o concedere grazie. Tra le facoltà del Capo di Stato figurano anche il poter conferire onorificenze della Repubblica e, per quanto riguarda la politica estera, anche il ricevimento di rappresentanti diplomatici e la ratifica di trattati internazionali. Il Presidente della Repubblica inoltre, con una previa delibera proveniente dalle Camere, ha anche il potere di dichiarare lo stato di guerra.