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BUONO A SAPERSI 07 LUGLIO 2026

Carta d'identità provvisoria per l'espatrio: come funziona

Il 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea italiana non sarà più valida per espatriare per effetto del regolamento Ue 2025/1208. Milioni di italiani si stanno affrettando per sostituire il documento e mettersi in regola, ma gli sportelli comunali sono già pieni di appuntamenti che difficilmente riusciranno a smaltire in poche settimane. Per risolvere la situazione, a fine giugno è intervenuto il decreto legge 108/2026, che ha previsto una proroga per i vecchi documenti.

Cos’è la carta provvisoria per l’espatrio

La validità della carta d’identità cartacea è stata prorogata, almeno per quel che riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, l’accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e simili, fino al 31 gennaio 2027. Per gli altri casi, fino alla sua scadenza naturale.

Nonostante l’allungamento della validità per le vecchie carte cartacee, questi documenti non possono comunque più essere utilizzati per viaggiare all’estero. Chi vuole andare oltre i confini nazionali deve richiedere quindi la carta d’identità provvisoria.

Come riporta Il Sole 24 Ore, il documento temporaneo potrà essere rilasciato dal sindaco nei casi di urgenza fino al 31 dicembre 2027. La misura è diretta ad accompagnare il passaggio dalla carta cartacea alla Cie e per far fronte alle difficoltà legate ai tempi di rilascio del documento elettronico.

Il documento provvisorio è valido anche per l’espatrio, secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Bisogna però fare attenzione a un punto: la carta temporanea potrebbe non essere accettata da alcuni Stati esteri ai fini dell’ammissione nel loro territorio. Il provvedimento suggerisce a chi deve viaggiare all’estero di effettuare un controllo mirato sul Paese in questione.

Come ottenere la carta provvisoria per l’espatrio

Il documento temporaneo deve essere richiesto al Comune di residenza. Ha una validità massima di sei mesi e non può essere rinnovato. Una volta consegnata la carta d’identità elettronica, il cittadino deve restituire il provvisorio al proprio municipio.

Il rilascio della carta provvisoria comporta dei costi che sono a carico del cittadino. Sul piano giuridico, la carta d’identità provvisoria è classificata come carta valori, ai sensi della legge n. 559/1966. La produzione sarà affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite la società Valoridicarta S.p.A.

Il modello uniforme deve essere definito con decreto del ministero dell’interno insieme ai dicasteri di Economia e Pubblica amministrazione.

Quando il documento provvisorio non vale

Il documento provvisorio, come già evidenziato, può non essere accettato in alcuni Paesi all’estero. È lo stesso decreto a chiarirlo specificando che “all’atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell’ammissione nel loro territorio”, si legge al comma 4 dell’articolo 11.

Prima di partire, il cittadino dovrebbe quindi attivarsi autonomamente per verificare se il Paese di destinazione del proprio viaggio accetterà il documento provvisorio ed evitare così di rimanere bloccato alla frontiera. L’alternativa, in caso non si abbia la carta d’identità elettronica, è ovviamente il passaporto valido e, nella maggior parte dei casi, con scadenza superiore ai sei mesi.

Alcuni Stati, infatti, non permettono l’ingresso a cittadini stranieri se la validità del loro passaporto termina prima di sei mesi dal giorno di arrivo nel Paese estero.

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