La normativa sulle intercettazioni è regolata dagli articoli 266 e 266 bis del codice di procedura penale. I reati ammessi sono i delitti non colposi o contro la Pubblica Amministrazione o concernenti sostanze stupefacenti. I delitti concernenti armi e contrabbando, i reati di usura, ingiuria, minaccia, abusiva attività finanziaria. I reati di abuso di informazioni privilegiate, molestia, commercio di sostanze alimentari nocive, atti persecutori. Per richiedere un’intercettazione devono sussistere due presupposti previsti dalla legge. La presenza di gravi indizi di reato e l’assoluta necessità di controllo per la prosecuzione delle indagini.